Liberi Consorzi. In discussione l'art.51 del nuovo DDL . Regalbuto nel libero consorzio di Enna. In evidenza

Febbraio 11, 2015 2589

Si è ripreso a parlare di Liberi Consorzi in Sicilia .  QUESTO E' L'ART 51 DEL NUOVO DDL SUI LIBERI CONSORSI IN DISCUSSIONE ALL'ARS,.

Il ddl era stato depositato diversi mesi fa, mentre la nuova versione prevede l'istituzione di sei liberi consorzi e di tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) al posto delle attuali nove Province.

Autore del testo è il neo assessore alle Autonomie locali Ettore Leotta, il quale ha modificato anche la prima parte della riforma approvata un anno fa. Così viene elevato da 150 mila e 180 mila il quorum di popolazione che i gruppi di comuni devono mettere insieme per formare un libero consorzio. Cambierebbe anche il modello di elezione dei presidenti di quest’ultimi, passando da un voto limitato ai sindaci del territorio a uno esteso anche ai consiglieri comunali.

 

Art. 51. Individuazione del territorio dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Per effetto delle procedure contemplate dall’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, il territorio dei liberi Consorzi comunali è così composto:

a) libero Consorzio comunale di Agrigento, che coincide con la provincia regionale di Agrigento;

b) libero Consorzio comunale di Caltanissetta, che coincide con la provincia regionale di Caltanissetta, ad esclusione dei comuni di Gela e di Niscemi, che hanno aderito al libero Consorzio comunale di Catania;

c) libero Consorzio comunale di Enna, che coincide con la provincia regionale di Enna, ad esclusione del comune di Piazza Armerina, che ha aderito al libero Consorzio comunale di Catania;

 

d) libero Consorzio comunale di Ragusa, che coincide con la provincia regionale di Ragusa e con il comune di Licodia Eubea, originariamente facente parte della provincia regionale di Catania;

e) libero Consorzio comunale di Siracusa, che coincide con la provincia regionale di Siracusa;

f) libero Consorzio comunale di Trapani, che coincide con la provincia regionale di Trapani.

2. Sempre per effetto delle procedure contemplate dall’articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 ed a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 9 della stessa legge regionale, disposta con la presente legge, il territorio delle Città metropolitane è così composto:

a) Città metropolitana di Palermo, che coincide con la provincia regionale di Palermo;

b) Città metropolitana di Catania, che coincide con la provincia regionale di Catania, con esclusione del comune di Licodia Eubea, e con i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina;

c) Città metropolitana di Messina, che coincide con la provincia regionale di Messina.

3. Coincidendo le Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina con le rispettive province regionali, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, disposta con la presente legge:

a) le delibere adottate dai comuni per aderire ai liberi Consorzi comunali o alle Città metropolitane ricompresi nella provincia di appartenenza sono dichiarate inefficaci;

b) in dipendenza del mutato assetto territoriale delle Città metropolitane, come disposto dalla presente legge, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che avevano aderito al libero Consorzio comunale di Catania, anziché alla Città metropolitana di Catania, ed il comune di Licodia Eubea che aveva aderito al libero Consorzio comunale di Ragusa, anziché alla Città metropolitana di Catania, possono esprimere la volontà di rientrare presso l’Ente di area vasta di provenienza con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza di due terzi dei componenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Ultima modifica il Giovedì, 19 Febbraio 2015 17:40